DECRETO LEGGE 27 Giugno 2003, n.151
Modifiche ed integrazioni al codice
della strada.
GU n. 149 del 30-6-2003
In vigore dal 30/06/2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, recante disposizioni
integrative e correttive del Nuovo
codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di integrare le norme del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, in vista della sua entrata in vigore,
con l'obiettivo di pervenire ad un piu'
elevato livello di sicurezza gia' nei
prossimi esodi estivi caratterizzati da
un massiccio incremento della
circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni inerenti
l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, le norme per la costruzione
delle strade e le norme di
equipaggiamento dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi
di polizia provinciale, nell'ambito del
territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi
gli accordi tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente: «f-bis) al Corpo di polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in relazione ai compiti di
istituto».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade
esistenti» sono sostituite dalle
seguenti: «solo per specifiche
situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono
sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Durante la circolazione, gli
autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di
cose nonche' classificati per uso
speciale o per trasporti specifici, con
massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, devono altresi'
essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti».
Art. 2
Modifiche alle norme inerenti la
guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la
parola: «motocarrozzetta» e' sostituita
dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»;
il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il
seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8
puo' essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di
patente di categoria B, C e D speciale e
siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato
tecnico, a norma dell'articolo 119,
comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e
revoca della patente di guida emanati
dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri a norma
dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in
cui sia accertato il difetto con
carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti,
sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle
categorie A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese
quelle speciali, sono valide per la
guida dei veicoli per i quali e'
richiesto il certificato di idoneita'
alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque,
munito di patente di categoria B, C o D
guida un autoveicolo» sono sostituite
dalle seguenti: «Chiunque, munito di
patente di categoria A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima
non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida
un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le
parole: «di cui all'articolo 116, comma
8,» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani
residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e'
altresi' confermata, tranne per i casi
previsti nell'articolo 119, commi 2-bis
e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti
nei Paesi medesimi, che rilasciano una
specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e
fisici da parte di medici fiduciari
delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al
comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o
la dimora in Italia, il cittadino dovra'
confermare la patente ai sensi del comma
5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: «Alla
violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione
della patente di cui al comma 2 e' atto
definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della
patente disposto ai sensi del comma 1
nell'ipotesi in cui risulti la perdita,
con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca
di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro
e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Se il ricorso e'
accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti
dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno Stato estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in
uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati,
a richiesta, secondo le norme previste
dall'articolo 93, a condizione che al
momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica
residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al
veicolo, successivamente
all'accertamento, venga rilasciata la
carta di circolazione, ai sensi
dell'articolo 93».
Art. 3
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia
incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 3
per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui
al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le
parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le
parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «Dalle
violazioni di cui al presente comma
consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14,
la sospensione della patente e' da due a
sei mesi. Se le violazioni sono commesse
da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa e' da tre a sei
mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e'
sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore,
posteriore e laterale: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente
la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore
e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e'
sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e
fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato
a segnalare particolari categorie di
veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le
seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il
dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare particolari categorie di
veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il
dispositivo rivolto verso l'avanti
destinato a rendere piu' facilmente
visibile un veicolo durante la
circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate
per fornire illuminazione supplementare
a quella parte della strada situata in
prossimita' dell'angolo anteriore del
veicolo dal lato presso il quale esso e'
in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una
funzione di illuminazione destinata a
fornire una migliore illuminazione in
curva, che puo' essere espletata per
mezzo di dispositivi aggiuntivi o
mediante modificazione della
distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177;
p-septies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione: il
dispositivo supplementare installato sui
veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalita', sui mezzi
d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli
utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada,
sulle macchine agricole ovvero
operatrici, sui veicoli impiegati in
servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la
marcia dei veicoli a motore e'
obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, dei proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa
e delle luci d'ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed i motocicli
e' obbligatorio l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo
153, comma 1, in luogo di questi
dispositivi, se il veicolo ne e' dotato,
possono essere utilizzate le luci di
marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono
soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del
sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso
di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati,
si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto
previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati
fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le
brevi interruzioni della marcia connesse
con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le
parole: «nei casi indicati dall'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «nei casi indicati dal comma
1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le
parole: «in deroga al comma 1, punto b)»
sono sostituite dalle seguenti: «in
deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad
eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva e' obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e
nei casi indicati nell'articolo 152,
comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante la sosta, il veicolo deve avere
il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«4.bis. Nei casi indicati dal comma 1
durante le operazioni di presegnalazione
con il segnale mobile di pericolo devono
essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti o luminosi per rendere
visibile il soggetto che opera.».
10. All'articolo 170 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il
trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e'
sostituita dalle seguenti: «veicoli di
cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e
agli eventuali passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli e' fatto obbligo di
indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme
ai tipi omologati, secondo la normativa
stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui
al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o
a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a
tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonche' di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria
amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di
guida o l'inosservanza dei periodi di
pausa prescritti e' contenuto al tempo
strettamente necessario per raggiungere
il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del
termine fissato dalle disposizioni
richiamate dal comma 1, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai
commi 4 e 5 sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4,
5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire
il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo
e provvede al ritiro immediato della
carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le
cautele, il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del
ritiro e dell'intimazione e' fatta
menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate. Trascorso il
periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta
al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione
sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle
sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal
seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa
persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al
proprietario del veicolo, all'impresa da
cui il conducente dipende, nonche' al
committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto
esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di
guida o l'inosservanza dei periodi di
pausa prescritti e' contenuto al tempo
strettamente necessario per raggiungere
il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del
termine fissato, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal
comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e
3-bis l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire
il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo
e provvede al ritiro immediato della
carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le
cautele, il veicolo sia condotto in
luogo idoneo per la sosta ove dovra'
permanere per il periodo necessario; del
ritiro e dell'intimazione e' fatta
menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate. Trascorso il
periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta
al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle
condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione
sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle
sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa
persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al
proprietario del veicolo, all'impresa da
cui il conducente dipende, nonche' al
committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto
esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Cronotachigrafo e limitatore
di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento
(CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalita'
d'impiego stabilite nel regolamento
stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i
veicoli devono essere dotati altresi' di
limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un
autoveicolo non munito di limitatore di
velocita' ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di
velocita' avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione
riguardi l'alterazione del limitatore di
velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Il titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose
o di persone che mette in circolazione
un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocita' o di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero
con limitatore di velocita' o di
cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo
di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza
presso la piu' vicina officina
autorizzata per l'installazione o
riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della
funzionalita' dei dispositivi stessi. Le
spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del
limitatore di velocita' o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a
carico del proprietario del veicolo o
del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose
o di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la
circolazione di veicolo con
cronotachigrafo mancante o manomesso»
sono sostituite dalle seguenti: «la
circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo mancante
o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle
violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle
violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui la
violazione relativa al comma 2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore di
velocita', alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca
della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve
avere con se' il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato
di idoneita' alla guida ove previsto ed
un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le
parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e'
altresi' ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di
assicurazione non e' dovuta quando
l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell'organo accertatore,
provveda alla demolizione e alle
formalita' di radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, comma 3,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo
sia fatta immediatamente cessare e che
il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio. Quando
l'interessato effettua il pagamento
della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell'articolo 202 e corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei
mesi, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all'avente
diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti
non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende
l'organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203, comma 3, e il veicolo e' confiscato
ai sensi dell'articolo 213».
Art. 4
Modifiche alle norme inerenti gli
illeciti amministrativi e relative
sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi
sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
di accertamento della violazione nei
confronti dell'intestatario del veicolo
che abbia dichiarato il domicilio legale
presso una persona fisica residente in
Italia ai sensi dell'articolo 134, comma
1-bis, la notificazione del verbale e'
validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio
legale dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od
altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla
commissione della violazione la
notificazione puo' essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni
dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei
veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli
interessati o comunque dalla data
precedente in cui la pubblica
amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione.
Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni
dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato
dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non e'
necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un
veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il
semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in
assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per
mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto
del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i
dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, come
modificato dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli
nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate
attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la
contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) non e'
necessaria la presenza degli organi di
Polizia qualora l'accertamento avviene
mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nelle medesime
forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione
e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e'
abrogato; nel terzo periodo le parole:
«o del rilascio del documento
fideiussorio» sono soppresse;
nell'ultimo periodo le parole: «l'una e
l'altro sono versati» sono sostituite
dalle seguenti: «la cauzione e'
versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato
membro dell'Unione europea» sono
inserite le seguenti: «o aderente
all'Accordo sullo spazio economico
europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. In mancanza del versamento della
cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta
giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della
patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge la
prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne da' comunicazione al
prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento
delle condizioni predette, emette
l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura,
anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si da' comunicazione al
competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della
patente previsto dal presente articolo
nonche' quello disposto ai sensi
dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi
in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. L'interessato non puo'
conseguire una nuova patente se non dopo
che sia trascorso almeno un anno dal
momento in cui e' divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2».
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285
1. L'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza
dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in
stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza
e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino ad
un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro
milletrentadue. All'accertamento del
reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici
giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi quando lo stesso soggetto
compie piu' violazioni nel corso di un
anno, ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. Quando la violazione e'
commessa dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, avvero
di complessi di veicoli, con la sentenza
di condanna e' disposta la revoca della
patente di guida ai sensi del capo II,
sezione II del titolo VI; in tale caso,
ai fini del ritiro della patente, si
applicano le disposizioni dell'articolo
223. Il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea,
puo' essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla
piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o gestore di
essa con le normali garanzie per la
custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili
per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli
organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o
a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi
di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo
di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, anche accompagnandolo presso il
piu' vicino ufficio o comando, hanno la
facolta' di effettuare l'accertamento
con strumenti e procedure determinati
dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente
comma sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai
commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con le
sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene
disposta la sospensione della patente ai
sensi del comma 2, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in
via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della
visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai
commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della
visita medica di cui al comma 8».
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285
1. L'articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare
in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili
per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli
organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o
a prove, anche attraverso apparecchi
portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al
comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili
afferenti ai suddetti organi di Polizia
stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le
attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al
comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma
3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico
previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di Polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per
gli eventuali provvedimenti di
competenza.
6. Il prefetto, sulla base della
certificazione rilasciata dai centri di
cui al comma 3, ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la
sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine
e con le modalita' indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, e' punito con le
sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si
applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento
di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con le
sanzioni di cui all'articolo 186, comma
2».
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, le parole: «e delle autoscuole di
cui all'articolo 123» sono sostituite
dalle seguenti: «, delle autoscuole di
cui all'articolo 123 e dei soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le
parole: «a seguito della violazione»
sono sostituite dalle seguenti: «a
seguito della comunicazione all'anagrafe
di cui sopra della violazione»;
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le
parole: «o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i
trasporti terrestri» sono soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Per i titolari di
certificato di abilitazione
professionale nonche' di patente C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi
di aggiornamento consente di recuperare
9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono
abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al
comma 3, le parole: «1° gennaio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: 1°
luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119,
comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e
dell'articolo 130, comma 2-bis primo
periodo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e
6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170,
comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180,
comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto
a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole:
«di cui agli articoli 142 e 148 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 142, 148 e 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti
dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituita
dalla tabella allegata al presente
decreto.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli |